L'AVVOCATO
RISPONDE
a cura dell'Avv. Vincenza Maniaci
EREDITA’ CENNI SULLA SUCCESSIONE LEGITTIMA
LA PORZIONE DISPONIBILE
Da molto tempo, ormai, seguo con interesse la Sua rubrica e
desidero congratularmi per la chiarezza e la precisione delle
Sue risposte. Spinto anche da questo, porgo un quesito che
mi assilla da anni. Sono un vedovo benestante ed ho una figlia,
anche lei vedova da pochi anni, che ha deciso di risposarsi.
Mia figlia mi ha dato la gioia di avere un nipotino dal primo
matrimonio e da quest'ultima unione, che io non approvo assolutamente,
ha appena avuto una bambina. I rapporti con mia figlia sono
ormai inesistenti e con la sua nuova famiglia (compagno e
figlia) non sono mai esistiti; a questo bisogna anche aggiungere
l'allontanamento di mio nipot dalla madre.
In considerazione della mia età avanzata e per far
sì che il ragazzo (già maggiorenne) non debba
avere problemi in futuro, ho deciso di lasciare a lui tutti
i miei beni escludendo così mia figli. E' possibile
tutto ciò? Cosa devo fare esattamente? C'entra in qualche
modo, in questo caso la "legittmità"?
Pietro Villalta
Innanzi tutto ringrazio il gentilissimo Lettore
per i Suoi graditi apprezzamenti anche se ritengo che le risposte
che mi è possibile fornire in rubrica (necessariamente
breve e generiche per ovvie ragoni editoriali) non siamo mai
totalmente esaurienti e pienamente aderenti ai casi specifici
di volta in volta prospettati. Sono comunque lieta che nonostante
il breve sia nemico del meglio i miei succinti paeri professionali
possano in qualche modo fugare qualche perplessità
del diritto.
Esseno la materia ereditaria estremament complessa e articolata,
il quesito posto dal gent.mo sig. Villalta richiederebbe un'analisi
più circostanziata e, possibilmente, effettuata coordinando
l'attività di un legale con quella di un notaio.
In generale va detto che le norme sulla successione legittima
non sono in nessun caso eludibili.
La legge infatti, riserva a determinate categorie di congiunti
coniuge, figli, etc.) precisi diritti e quote determinate
del patrimonio ereditario (appunto la c.d. "legittimità").
A tali regole non si può sfuggire nemmeno attraverso
un testamento in quanto, proprio in omaggio ai principi di
legge ed alla tutela comunque garantita a specifiche categorie
di successibili, lo stesso testamento ove vada a ledere i
diritti riservat e le quote di legettima spettani a ciascun
erede può essere senz'altro impugnato pr ridurre le
disposizioni lesive e reintegrare le quote a ciascuno spettanti
per legge. Il che implica, nel caso specifico, che il nipote
del lettore non potrà essere beneficiato di tuti i
beni del nonno. Più tecnicamente, ed è lo stesso,
non potrà essere istituito erede universale perché
ciò andrebbe a ledere i diritti sicuramente spettanti
per legge alla figlia di chi dispone per testamento.
Ciò non significa che non sia possibile beneficiare
comunque il nipote ma potrà farlo, in sede testamentaria,
e solo entro certi limiti. La normativa in materia di successione
prevede, infatti, ch si posa disporre liberamente di una certa
parte dei propri bni. Stiamo parlando della cosiddetta "quota
(o porzione) disponibile" (art.537 e ss., 556 cod civ.)
la cui entità varia in relazione al numero degli eredi
ed ai loro diritti legittimi. Nella fattispecie ritenendo,
in mancanza di altri elementi, che il lettore abbia un'unica
figlia la c.d. quota disponibile della quale egli potrà
disporre in testamento a favore del nipote è pari alla
metà del patrimonio.
Un nuovo anno, il 2001, primo del nuovo millennio e del XXI
secolo e che auguro a tutti i Lettori ricco di serenità
e benessere, di ogni allegria e piacevolezza e, ovviamente,
di interessanti letture in compagnia (anche) di Box! Auguri
di uno splendido anno nuovo.