MENSILE D'INFORMAZIONE E DI SERVIZI - GENNAIO 2001


L'AVVOCATO RISPONDE
a cura dell'Avv. Vincenza Maniaci

EREDITA’ CENNI SULLA SUCCESSIONE LEGITTIMA
LA PORZIONE DISPONIBILE

Da molto tempo, ormai, seguo con interesse la Sua rubrica e desidero congratularmi per la chiarezza e la precisione delle Sue risposte. Spinto anche da questo, porgo un quesito che mi assilla da anni. Sono un vedovo benestante ed ho una figlia, anche lei vedova da pochi anni, che ha deciso di risposarsi. Mia figlia mi ha dato la gioia di avere un nipotino dal primo matrimonio e da quest'ultima unione, che io non approvo assolutamente, ha appena avuto una bambina. I rapporti con mia figlia sono ormai inesistenti e con la sua nuova famiglia (compagno e figlia) non sono mai esistiti; a questo bisogna anche aggiungere l'allontanamento di mio nipot dalla madre.
In considerazione della mia età avanzata e per far sì che il ragazzo (già maggiorenne) non debba avere problemi in futuro, ho deciso di lasciare a lui tutti i miei beni escludendo così mia figli. E' possibile tutto ciò? Cosa devo fare esattamente? C'entra in qualche modo, in questo caso la "legittmità"?

Pietro Villalta

Innanzi tutto ringrazio il gentilissimo Lettore per i Suoi graditi apprezzamenti anche se ritengo che le risposte che mi è possibile fornire in rubrica (necessariamente breve e generiche per ovvie ragoni editoriali) non siamo mai totalmente esaurienti e pienamente aderenti ai casi specifici di volta in volta prospettati. Sono comunque lieta che nonostante il breve sia nemico del meglio i miei succinti paeri professionali possano in qualche modo fugare qualche perplessità del diritto.
Esseno la materia ereditaria estremament complessa e articolata, il quesito posto dal gent.mo sig. Villalta richiederebbe un'analisi più circostanziata e, possibilmente, effettuata coordinando l'attività di un legale con quella di un notaio.
In generale va detto che le norme sulla successione legittima non sono in nessun caso eludibili.
La legge infatti, riserva a determinate categorie di congiunti coniuge, figli, etc.) precisi diritti e quote determinate del patrimonio ereditario (appunto la c.d. "legittimità"). A tali regole non si può sfuggire nemmeno attraverso un testamento in quanto, proprio in omaggio ai principi di legge ed alla tutela comunque garantita a specifiche categorie di successibili, lo stesso testamento ove vada a ledere i diritti riservat e le quote di legettima spettani a ciascun erede può essere senz'altro impugnato pr ridurre le disposizioni lesive e reintegrare le quote a ciascuno spettanti per legge. Il che implica, nel caso specifico, che il nipote del lettore non potrà essere beneficiato di tuti i beni del nonno. Più tecnicamente, ed è lo stesso, non potrà essere istituito erede universale perché ciò andrebbe a ledere i diritti sicuramente spettanti per legge alla figlia di chi dispone per testamento.
Ciò non significa che non sia possibile beneficiare comunque il nipote ma potrà farlo, in sede testamentaria, e solo entro certi limiti. La normativa in materia di successione prevede, infatti, ch si posa disporre liberamente di una certa parte dei propri bni. Stiamo parlando della cosiddetta "quota (o porzione) disponibile" (art.537 e ss., 556 cod civ.) la cui entità varia in relazione al numero degli eredi ed ai loro diritti legittimi. Nella fattispecie ritenendo, in mancanza di altri elementi, che il lettore abbia un'unica figlia la c.d. quota disponibile della quale egli potrà disporre in testamento a favore del nipote è pari alla metà del patrimonio.
Un nuovo anno, il 2001, primo del nuovo millennio e del XXI secolo e che auguro a tutti i Lettori ricco di serenità e benessere, di ogni allegria e piacevolezza e, ovviamente, di interessanti letture in compagnia (anche) di Box! Auguri di uno splendido anno nuovo.
 

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