MENSILE D'INFORMAZIONE E DI SERVIZI - DICEMBRE 2000


I CONSIGLI DEL COMMERCIALISTA

ASSICURAZIONI SULLA VITA
A FINALITA' PREVIDENZIALI NUOVO TRATTAMENTO FISCALE

Come è ormai noto il trattamento fiscale di quelle che abbiamo sempre definito in senso lato "polizze di assicurazione sulla vita" subirà una radicale modifica, a partire dai contratti che verranno stipulati dal 1° gennaio 2001. Il nuovo inquadramento normativo, che è stato introdotto dal D.Lgs. 18.2.2000, n. 47 si è sviluppato in una logica di profonda innovazione normativa. Cercando di classificare i prodotti assicurativi del settore "vita" oggi presenti sul mercato, si giunge ad una tripartizione degli stessi: assicurativi in senso stretto (caso morte o invalidità), previdenziali e finanziari. Il legislatore, partendo da una classificazione di tale tipo, ha dettato delle norme specifiche per ognuna di tali specie cercando di riordinare la tassazione e più in generale il trattamento fiscale da riservare ad ogni comparto. Con questo breve intervento si illustreranno le novità che entreranno in vigore dal 1° gennaio 2001 per i contratti di assicurazione sulla vita di tipo previdenziale. Il riferimento normativo per inquadrare correttamente il tipo di contratto che si vuole analizzare è il nuovo art. 9-ter, D.Lgs. 21.4.1993, n. 124 introdotto dal D.Lgs. 47/2000. Viene espressamente previsto che le forme pensionistiche individuali possano venire attuate anche mediante contratti di assicurazione sulla vita a patto che detti contratti vengano stipulati con imprese di assicurazione autorizzate ad operare nel territorio dello Stato.
Dovranno essere rispettate le seguenti regole:
• l'erogazione della rendita potrà avvenire al compimento dell'età pensionabile di vecchiaia solo a seguito di una contribuzione di almeno cinque anni oppure alla cessazione dell'attività lavorativa ma alla duplice condizione che si sia provveduto a versare i premi per almeno 15 anni e che il sottoscrittore abbia un'età non inferiore di dieci anni rispetto a quella richiesta per il conseguimento della pensione di vecchiaia;
• l'eventuale prosecuzione volontaria della contribuzione potrà avvenire non oltre i cinque anni dal raggiungimento dell'età pensionabile;
• l'ammontare dei premi definito alla conclusione del contratto può essere successivamente variato;
• la liquidazione del capitale secondo il valore attuale può essere chiesta per un importo non superiore al 50% di quello maturato. Tale limitazione non opera nel caso in cui l'importo annuo della prestazione pensionistica risulti di ammontare inferiore al 50% dell'assegno sociale previsto dall'art. 3, L. 8.8.1995, n. 335 (che per il 2000 è pari complessivamente a £ 8.366.880 annue, cioè a £ 643.000 mensili);
• non sono ammessi prestiti in vigenza di contratto ma è data solo la possibilità del riscatto anticipato, anche parziale, del montante accantonato in relazione ad eventi particolari (spese sanitarie per terapie o interventi chirurgici straordinari, o per l'acquisto della prima casa) purché gli anni di contribuzione siano stati almeno otto;
• in caso di morte dell'assicurato prima dell'accesso alla prestazione, la posizione individuale è riscattata dagli eredi.

PROFILI di TASSAZIONE

Volendo sintetizzare il cambiamento che verrà apportato dal nuovo trattamento fiscale delle polizze vita in oggetto, si può senza dubbio affermare che mentre nel regime attualmente in vigore il risparmio fiscale ottenibile durante il periodo di vigenza del contratto è modesto, per le polizze che verranno sottoscritte a decorrere dal 1° gennaio 2001 vi saranno maggiori agevolazioni per dedurre dal reddito gli oneri sostenuti.
Viceversa, mentre per le prime la tassazione della rendita o del capitale alla scadenza sono di sicuro interesse, per le polizze che dovranno sottostare al nuovo regime di tassazione vi sarà un notevole appesantimento di tassazione sulle erogazioni.
Vediamo di scorrere nel dettaglio come si compongono la tassazione attuale e quella futura.

Contratti stipulati fino al 31 dicembre 2000

Detraibilità sui premi versati del 19% su un importo massimo di 2,5 milioni. In sostanza detraibilità massima dalle imposte di £ 475.000. Va evidenziato che il diritto alla detraibilità spetta nel caso in cui il contribuente si trovi ad essere contemporaneamente "contraente" (cioè colui che sottoscrive la polizza e ne paga i premi) e "assicurato" (cioè colui sulla cui vita viene calcolato il rischio).
Va ricordato che, in forza del tenore letterale della legge che novella la materia per i contratti stipulati a far data dal 1° gennaio 2001, la detraibilità del 19%, per i contratti stipulati anteriormente a tale data, spetterà anche sui premi versati in vigenza del nuovo regime.
- Tassazione sui premi versati pari al 2,5%. L'importo è trattenuto e versato direttamente dalla compagnia di assicurazione.
- Nel caso alla scadenza venga riconosciuta una rendita, la tassazione è quella prevista dall'art. 48-bis, co. 1, lett. c) del T.U.I R. ed è progressiva per scaglioni Irpef sul 60% della rendita.
- Nel caso si opti invece per il pagamento di un capitale, la tassazione sul montante, come indicato dall'art. 42, co. 4 del T.U.I.R. è del 12,5%, con riduzione del 2% della differenza tra capitale corrisposto e premi riscossi per ogni anno successivo al decimo, se il capitale è corrisposto dopo almeno 10 anni dalla conclusione del contratto.
Condizione necessaria per beneficiare del trattamento fiscale ora visto è che i contratti abbiano durata non inferiore ai cinque anni e che i contratti stipulati, durante detto periodo, non ammettano la concessione di prestiti.
Nel caso in cui il sottoscrittore riscatti l'assicurazione prima che il quinquennio sia trascorso, l'impresa di assicurazione opererà una ritenuta con l'aliquota minima prevista dall'art. 11 del T.U.I.R. Ai sensi dell'art. 18 sempre del T.U.I.R., la tassazione avverrà poi in modo separato.

Contratti stipulati dal 1° gennaio 2001

- In base alle nuove disposizioni dell'art. 10, co. 1, lett. e-bis del T.U.I.R. viene riconosciuta una deducibilità dal reddito complessivo di un importo pari al 12% dello stesso e comunque non superiore a £ 10 milioni.
Per i lavoratori dipendenti la quota di tale deduzione riferita al reddito di lavoro dipendente, non può comunque superare un importo pari al doppio della quota di TFR destinata alle forme pensionistiche collettive istituite ai sensi del D.Lgs. 21.4.1993, n. 124.
Quanto ora detto è derogato in alcuni casi particolari; l'ultima parte della norma in commento, infatti, prevede che quanto visto " … non sì applica nel caso in cui la fonte istitutiva sia costituita unicamente da accordi tra lavoratori, nonché ai soggetti iscritti entro il 28 aprile 1993 alle forme pensionistiche complementari che risultano istituite alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421. Ai fini del computo del predetto limite di lire 10 milioni si tiene conto: delle quote accantonate dal datore di lavoro ai fondi di previdenza di cui all'articolo 70, comma 1; dei contributi versati ai sensi dell'articolo 2 della legge 8 agosto 1995, n. 335, eccedenti il massimale contributivo stabilito dal decreto legislativo 14 dicembre 1995, n. 579. Per le persone che sono fiscalmente a carico di altri soggetti non si tiene conto del predetto limite percentuale, nonché, nei riguardi del soggetto di cui sono a carico, della condizione di destinazione delle quote di TFR alle forme pensionistiche complementari".
Sul risultato netto maturato per ciascun periodo d'imposta, determinato come differenza fra il valore attuale, alla fine di ogni anno e al netto dei premi versati nell'anno, della rendita in fase dì costituzione e il valore attuale della rendita stessa all'inizio dell'anno, le compagnie assicurative applicheranno un'imposta sostitutiva dell'11%.
- RISCATTO DEL CAPITALE: in tal caso la tassazione è quella prevista dall'art. 17-bis del T.U.I.R. e cioè con applicazione dell'aliquota media Irpef degli ultimi 5 anni. La determinazione della base imponibile dovrà avvenire come segue:
1. nel caso in cui il capitale da liquidare risulti pari o inferiore ad un terzo del valore maturato a scadenza la base imponibile si otterrà decurtando dal capitale da liquidare i premi pagati e non dedotti e i rendimenti finanziari maturati durante la vita del contratto;
2. se il capitale da liquidare è invece superiore ad un terzo, la base imponibile sarà data dall'intero capitale stesso.
- EROGAZIONE DELLA RENDITA: in questo caso il riferimento normativo è l'art. 48-bis, co. 1 lett. d) del T.U.I.R. La rendita sarà tassata:
1. per la parte corrispondente a premi dedotti dal reddito, a tassazione ordinaria;
2. quanto corrispondente a rendimenti finanziari maturati durante la fase di erogazione della rendita, mediante l'applicazione dell'imposta sostitutiva del 12,5%;
3. infine, per la parte di rendita corrispondente ai premi non dedotti dal reddito e ai rendimenti finanziari maturati durante la vita del contratto (e quindi già assoggettati ad imposta da parte dell'impresa) non vi è assoggettamento a tassazione.
Vediamo ora, con l'ausilio di un esempio, come cambia l'effetto fiscale tra il vecchio e il nuovo regime, nell'ipotesi di ritiro dell'intero capitale alla scadenza, nel caso di un contratto avente le seguenti caratteristiche:
- reddito medio del contribuente: £ 50.000.000
- durata del contratto anni 20
- versamento annuale fisso: £ 2.000.000
- capitale investito in premi annuali: £ 40.000.000
-montante alla scadenza del contratto: £ 85.000.000.

Trattamento fiscale per polizze stipulate fino al 31 dicembre 2000.

- imposta fissa sui premi del 2,5%: £ 2.000.000 x 2,5% x 20 = £ 1.000.000
- tassazione sulla differenza tra montante e capitale: polizza ventennale e quindi l'importo da tassare va decurtato del 20% (cioè 10 x 2%): £ 85.000.000 - £ 40.000.000 = £ 45.000.000 x 80% = £ 36.000.000 x 12,5% = £ 4.500.000
- tassazione totale: £ 1.000.000 + £ 4.500.000 = £ 5.500.000
- detraibilità dei premi: £ 2.000.000 x 19% x 20 = £ 7.600.000
- effetto fiscale netto: £ 5.500.000 - £ 7.600.000 = - £ 2.100.000

Trattamento fiscale per polizze stipulate a partire dal 1° gennaio 2001.

- tassazione sul risultato netto maturato (per semplicità non si tiene conto dell'equalizzatore): £ 85.000.000 - £ 40.000.000 = £ 45.000.000 x 11% = £ 4.950.000
- tassazione separata alla scadenza del contratto (per un reddito medio dell'ultimo quinquennio di £ 50.000.000 l'aliquota è del 26,9%): £ 85.000.000 x 26,9% = £ 22.865.000
- tassazione totale: £ 4.950.000 + £ 22.865.000 = £ 27.815.000
- deducibilità dei premi in base all'aliquota marginale Irpef del 34%: £ 2.000.000 x 34% x 20 = £ 13.600.000
- effetto fiscale netto: £ 27.815.000 - £ 13.600.000 = £ 14.215.000
Nel caso esposto il nuovo regime di tassazione comporterà una maggiore imposizione fiscale netta pari a £ 16.315.000.

 

SCADENZE FISCALI DI DICEMBRE 2000

18 LUNEDI'

- Sostituti d'imposta
Versamento delle ritenute alla fonte su redditi di la-voro dipendente ed assimilati corrisposti nel mese precedente
Versamento delle ritenute alla fonte su redditi assimi-lati a quelli di lavoro dipendente corrisposti nel mese precedente.
Versamento delle ritenute alla fonte su redditi di la-voro autonomo corrisposti nel mese precedente.
Versamento delle ritenute alla fonte su provvigioni corrisposti nel mese precedente
Versamento della rata dell'addizionale regionale all'IRPEF trattenuta ai lavoratori dipendenti e pen-sionati sulle competenze di novembre 2000 a seguito delle operazioni di conguaglio di fine anno.
Versamento in unica soluzione dell'addizionale re-gionale all'IRPEF trattenuta ai lavoratori dipendenti e pensionati sulle competenze di novembre 2000 a seguito delle operazioni di cessazione del rapporto di lavoro.
- Contribuenti IVA mensili
Versamenti dell'IVA dovuta per il mese precedente.
-Datori di lavoro
Versamento dei contributi INPS dovuti sulle retribu-zioni dei dipendenti di competenza del mese prece-dente.
Versamento del contributo INPS - Gestione separata lavoratori autonomi - corrisposti nel mese precedente a collaboratori coordinati e continuativi e venditori a domicilio, iscritti e non iscritti a forme di previdenza obbligatoria.
- Contribuenti tenuti al versamento unitario di imposte e contributi.
Ultimo giorno utile per la regolarizzazione dei ver-samenti di imposte e ritenute non effettuati ( o effet-tuati in misura insufficiente) entro il 16 novembre 2000 (ravvedimento).
- Aziende del settore dello spettacolo e dello sport.
Versamento dei contributi ENPALS dovuti per il pe-riodo di paga scaduto il mese precedente.

20 MERCOLEDI'

- Operatori intracomunitari con obbligo mensile.
Presentazione elenchi intrastat delle cessioni e/o acquisti intracomunitari effettuati nel mese di novembre 2000.
- Titolari di contratti di locazione.
Versamento imposta di registro sui contratti di loca-zione nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 1.12.2000.
- Eredi delle persone decedute successivamente al 20 febbraio 2000 che presentano Unico 2000 per conto del de cuius.
Versamento del saldo 1999 IRPEF ed IRAP do-vuto in base alla dichiarazione dei redditi dal soggetto deceduto, senza alcuna maggiorazione.
Versamento dell'imposta sostitutiva sulle plusva-lenze, dovuta in base alla dichiarazione dei red-diti dal soggetto deceduto, senza alcuna maggio-razione.
Versamento dell'IVA relativa al 1999risultante dalla dichiarazione annuale del soggetto decedu-to, maggiorata dello 0.4% per mese o frazione di mese per il periodo 17.03.2000 - 30.06.2000.•
Versamento del saldo 1999 del contributo INPS - Gestione separata lavoratori autonomi , dovuto in base alla dichiarazione dei redditi dal soggetto deceduto, senza alcuna maggiorazione.
Versamento del saldo 1999 del contributo INPS - Gestione artigiani e commercianti - sul reddito eccedente il minimale, dovuto in base alla di-chiarazione dei redditi dal soggetto deceduto, senza alcuna maggiorazione.
- Proprietari di beni immobili o titolari di diritti reali di godimento sugli stessi.
Versamento dei saldi ICI per il 2000.
- Persone fisiche non residenti pro-prietarie di beni immobili o titolari di diritti reali di godimento sugli stessi che non hanno versato l'acconto ICI per l'anno 2000 entro il 30.06.2000. Versamento dell'ICI per l'anno 2000 in un'unica so-luzione con maggiorazione degli interessi nella misu-ra del 3%.

27 MERCOLEDI'

- Contribuenti IVA mensili e trime-strali.
Versamento acconto IVA relativo all'anno 2000.

 


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