I
CONSIGLI DEL COMMERCIALISTA
ASSICURAZIONI SULLA VITA
A FINALITA' PREVIDENZIALI NUOVO TRATTAMENTO FISCALE
Come è ormai noto il trattamento fiscale di quelle che
abbiamo sempre definito in senso lato "polizze di assicurazione
sulla vita" subirà una radicale modifica, a partire
dai contratti che verranno stipulati dal 1° gennaio 2001.
Il nuovo inquadramento normativo, che è stato introdotto
dal D.Lgs. 18.2.2000, n. 47 si è sviluppato in una logica
di profonda innovazione normativa. Cercando di classificare
i prodotti assicurativi del settore "vita" oggi presenti
sul mercato, si giunge ad una tripartizione degli stessi: assicurativi
in senso stretto (caso morte o invalidità), previdenziali
e finanziari. Il legislatore, partendo da una classificazione
di tale tipo, ha dettato delle norme specifiche per ognuna di
tali specie cercando di riordinare la tassazione e più
in generale il trattamento fiscale da riservare ad ogni comparto.
Con questo breve intervento si illustreranno le novità
che entreranno in vigore dal 1° gennaio 2001 per i contratti
di assicurazione sulla vita di tipo previdenziale. Il riferimento
normativo per inquadrare correttamente il tipo di contratto
che si vuole analizzare è il nuovo art. 9-ter, D.Lgs.
21.4.1993, n. 124 introdotto dal D.Lgs. 47/2000. Viene espressamente
previsto che le forme pensionistiche individuali possano venire
attuate anche mediante contratti di assicurazione sulla vita
a patto che detti contratti vengano stipulati con imprese di
assicurazione autorizzate ad operare nel territorio dello Stato.
Dovranno essere rispettate le seguenti regole:
l'erogazione della rendita potrà avvenire al compimento
dell'età pensionabile di vecchiaia solo a seguito di
una contribuzione di almeno cinque anni oppure alla cessazione
dell'attività lavorativa ma alla duplice condizione che
si sia provveduto a versare i premi per almeno 15 anni e che
il sottoscrittore abbia un'età non inferiore di dieci
anni rispetto a quella richiesta per il conseguimento della
pensione di vecchiaia;
l'eventuale prosecuzione volontaria della contribuzione
potrà avvenire non oltre i cinque anni dal raggiungimento
dell'età pensionabile;
l'ammontare dei premi definito alla conclusione del contratto
può essere successivamente variato;
la liquidazione del capitale secondo il valore attuale
può essere chiesta per un importo non superiore al 50%
di quello maturato. Tale limitazione non opera nel caso in cui
l'importo annuo della prestazione pensionistica risulti di ammontare
inferiore al 50% dell'assegno sociale previsto dall'art. 3,
L. 8.8.1995, n. 335 (che per il 2000 è pari complessivamente
a £ 8.366.880 annue, cioè a £ 643.000 mensili);
non sono ammessi prestiti in vigenza di contratto ma
è data solo la possibilità del riscatto anticipato,
anche parziale, del montante accantonato in relazione ad eventi
particolari (spese sanitarie per terapie o interventi chirurgici
straordinari, o per l'acquisto della prima casa) purché
gli anni di contribuzione siano stati almeno otto;
in
caso di morte dell'assicurato prima dell'accesso alla prestazione,
la posizione individuale è riscattata dagli eredi.
PROFILI
di TASSAZIONE
Volendo sintetizzare il cambiamento che verrà
apportato dal nuovo trattamento fiscale delle polizze vita in
oggetto, si può senza dubbio affermare che mentre nel
regime attualmente in vigore il risparmio fiscale ottenibile
durante il periodo di vigenza del contratto è modesto,
per le polizze che verranno sottoscritte a decorrere dal 1°
gennaio 2001 vi saranno maggiori agevolazioni per dedurre dal
reddito gli oneri sostenuti.
Viceversa, mentre per le prime la tassazione della rendita o
del capitale alla scadenza sono di sicuro interesse, per le
polizze che dovranno sottostare al nuovo regime di tassazione
vi sarà un notevole appesantimento di tassazione sulle
erogazioni.
Vediamo di scorrere nel dettaglio come si compongono la tassazione
attuale e quella futura.
Contratti stipulati fino al 31 dicembre
2000
Detraibilità sui premi versati del 19%
su un importo massimo di 2,5 milioni. In sostanza detraibilità
massima dalle imposte di £ 475.000. Va evidenziato che
il diritto alla detraibilità spetta nel caso in cui il
contribuente si trovi ad essere contemporaneamente "contraente"
(cioè colui che sottoscrive la polizza e ne paga i premi)
e "assicurato" (cioè colui sulla cui vita viene
calcolato il rischio).
Va ricordato che, in forza del tenore letterale della legge
che novella la materia per i contratti stipulati a far data
dal 1° gennaio 2001, la detraibilità del 19%, per
i contratti stipulati anteriormente a tale data, spetterà
anche sui premi versati in vigenza del nuovo regime.
- Tassazione sui premi versati pari al 2,5%. L'importo è
trattenuto e versato direttamente dalla compagnia di assicurazione.
- Nel caso alla scadenza venga riconosciuta una rendita, la
tassazione è quella prevista dall'art. 48-bis, co. 1,
lett. c) del T.U.I R. ed è progressiva per scaglioni
Irpef sul 60% della rendita.
- Nel caso si opti invece per il pagamento di un capitale, la
tassazione sul montante, come indicato dall'art. 42, co. 4 del
T.U.I.R. è del 12,5%, con riduzione del 2% della differenza
tra capitale corrisposto e premi riscossi per ogni anno successivo
al decimo, se il capitale è corrisposto dopo almeno 10
anni dalla conclusione del contratto.
Condizione necessaria per beneficiare del trattamento fiscale
ora visto è che i contratti abbiano durata non inferiore
ai cinque anni e che i contratti stipulati, durante detto periodo,
non ammettano la concessione di prestiti.
Nel caso in cui il sottoscrittore riscatti l'assicurazione prima
che il quinquennio sia trascorso, l'impresa di assicurazione
opererà una ritenuta con l'aliquota minima prevista dall'art.
11 del T.U.I.R. Ai sensi dell'art. 18 sempre del T.U.I.R., la
tassazione avverrà poi in modo separato.
Contratti stipulati dal 1° gennaio
2001
- In base alle nuove disposizioni dell'art.
10, co. 1, lett. e-bis del T.U.I.R. viene riconosciuta una deducibilità
dal reddito complessivo di un importo pari al 12% dello stesso
e comunque non superiore a £ 10 milioni.
Per i lavoratori dipendenti la quota di tale deduzione riferita
al reddito di lavoro dipendente, non può comunque superare
un importo pari al doppio della quota di TFR destinata alle
forme pensionistiche collettive istituite ai sensi del D.Lgs.
21.4.1993, n. 124.
Quanto ora detto è derogato in alcuni casi particolari;
l'ultima parte della norma in commento, infatti, prevede che
quanto visto "
non sì applica nel caso in
cui la fonte istitutiva sia costituita unicamente da accordi
tra lavoratori, nonché ai soggetti iscritti entro il
28 aprile 1993 alle forme pensionistiche complementari che risultano
istituite alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre
1992, n. 421. Ai fini del computo del predetto limite di lire
10 milioni si tiene conto: delle quote accantonate dal datore
di lavoro ai fondi di previdenza di cui all'articolo 70, comma
1; dei contributi versati ai sensi dell'articolo 2 della legge
8 agosto 1995, n. 335, eccedenti il massimale contributivo stabilito
dal decreto legislativo 14 dicembre 1995, n. 579. Per le persone
che sono fiscalmente a carico di altri soggetti non si tiene
conto del predetto limite percentuale, nonché, nei riguardi
del soggetto di cui sono a carico, della condizione di destinazione
delle quote di TFR alle forme pensionistiche complementari".
Sul risultato netto maturato per ciascun periodo d'imposta,
determinato come differenza fra il valore attuale, alla fine
di ogni anno e al netto dei premi versati nell'anno, della rendita
in fase dì costituzione e il valore attuale della rendita
stessa all'inizio dell'anno, le compagnie assicurative applicheranno
un'imposta sostitutiva dell'11%.
- RISCATTO DEL CAPITALE: in tal caso la tassazione è
quella prevista dall'art. 17-bis del T.U.I.R. e cioè
con applicazione dell'aliquota media Irpef degli ultimi 5 anni.
La determinazione della base imponibile dovrà avvenire
come segue:
1. nel caso in cui il capitale da liquidare risulti pari
o inferiore ad un terzo del valore maturato a scadenza la base
imponibile si otterrà decurtando dal capitale da liquidare
i premi pagati e non dedotti e i rendimenti finanziari maturati
durante la vita del contratto;
2. se il capitale da liquidare è invece superiore
ad un terzo, la base imponibile sarà data dall'intero
capitale stesso.
- EROGAZIONE DELLA RENDITA: in questo caso il riferimento
normativo è l'art. 48-bis, co. 1 lett. d) del T.U.I.R.
La rendita sarà tassata:
1. per la parte corrispondente a premi dedotti dal reddito,
a tassazione ordinaria;
2. quanto corrispondente a rendimenti finanziari maturati
durante la fase di erogazione della rendita, mediante l'applicazione
dell'imposta sostitutiva del 12,5%;
3. infine, per la parte di rendita corrispondente ai
premi non dedotti dal reddito e ai rendimenti finanziari maturati
durante la vita del contratto (e quindi già assoggettati
ad imposta da parte dell'impresa) non vi è assoggettamento
a tassazione.
Vediamo ora, con l'ausilio di un esempio, come cambia l'effetto
fiscale tra il vecchio e il nuovo regime, nell'ipotesi di ritiro
dell'intero capitale alla scadenza, nel caso di un contratto
avente le seguenti caratteristiche:
- reddito medio del contribuente: £ 50.000.000
- durata del contratto anni 20
- versamento annuale fisso: £ 2.000.000
- capitale investito in premi annuali: £ 40.000.000
-montante alla scadenza del contratto: £ 85.000.000.
Trattamento fiscale per polizze stipulate
fino al 31 dicembre 2000.
- imposta fissa sui premi del 2,5%: £
2.000.000 x 2,5% x 20 = £ 1.000.000
- tassazione sulla differenza tra montante e capitale: polizza
ventennale e quindi l'importo da tassare va decurtato del 20%
(cioè 10 x 2%): £ 85.000.000 - £ 40.000.000
= £ 45.000.000 x 80% = £ 36.000.000 x 12,5% = £
4.500.000
- tassazione totale: £ 1.000.000 + £ 4.500.000 = £
5.500.000
- detraibilità dei premi: £ 2.000.000 x 19% x 20
= £ 7.600.000
- effetto fiscale netto: £ 5.500.000 - £ 7.600.000
= - £ 2.100.000
Trattamento fiscale per polizze stipulate
a partire dal 1° gennaio 2001.
- tassazione sul risultato netto maturato (per
semplicità non si tiene conto dell'equalizzatore): £
85.000.000 - £ 40.000.000 = £ 45.000.000 x 11% = £
4.950.000
- tassazione separata alla scadenza del contratto (per un reddito
medio dell'ultimo quinquennio di £ 50.000.000 l'aliquota
è del 26,9%): £ 85.000.000 x 26,9% = £ 22.865.000
- tassazione totale: £ 4.950.000 + £ 22.865.000 =
£ 27.815.000
- deducibilità dei premi in base all'aliquota marginale
Irpef del 34%: £ 2.000.000 x 34% x 20 = £ 13.600.000
- effetto fiscale netto: £ 27.815.000 - £ 13.600.000
= £ 14.215.000
Nel caso esposto il nuovo regime di tassazione comporterà
una maggiore imposizione fiscale netta pari a £ 16.315.000.
SCADENZE
FISCALI DI DICEMBRE 2000
18
LUNEDI'
-
Sostituti d'imposta
Versamento delle ritenute alla fonte su redditi di la-voro dipendente
ed assimilati corrisposti nel mese precedente
Versamento delle ritenute alla fonte su redditi assimi-lati
a quelli di lavoro dipendente corrisposti nel mese precedente.
Versamento delle ritenute alla fonte su redditi di la-voro autonomo
corrisposti nel mese precedente.
Versamento delle ritenute alla fonte su provvigioni corrisposti
nel mese precedente
Versamento della rata dell'addizionale regionale all'IRPEF trattenuta
ai lavoratori dipendenti e pen-sionati sulle competenze di novembre
2000 a seguito delle operazioni di conguaglio di fine anno.
Versamento in unica soluzione dell'addizionale re-gionale all'IRPEF
trattenuta ai lavoratori dipendenti e pensionati sulle competenze
di novembre 2000 a seguito delle operazioni di cessazione del
rapporto di lavoro.
- Contribuenti IVA mensili
Versamenti dell'IVA dovuta per il mese precedente.
-Datori di lavoro
Versamento dei contributi INPS dovuti sulle retribu-zioni dei
dipendenti di competenza del mese prece-dente.
Versamento del contributo INPS - Gestione separata lavoratori
autonomi - corrisposti nel mese precedente a collaboratori coordinati
e continuativi e venditori a domicilio, iscritti e non iscritti
a forme di previdenza obbligatoria.
- Contribuenti tenuti al versamento unitario di imposte e contributi.
Ultimo giorno utile per la regolarizzazione dei ver-samenti
di imposte e ritenute non effettuati ( o effet-tuati in misura
insufficiente) entro il 16 novembre 2000 (ravvedimento).
- Aziende del settore dello spettacolo e dello sport.
Versamento dei contributi ENPALS dovuti per il pe-riodo di paga
scaduto il mese precedente.
20
MERCOLEDI'
- Operatori intracomunitari con obbligo mensile.
Presentazione elenchi intrastat delle cessioni e/o acquisti
intracomunitari effettuati nel mese di novembre 2000.
- Titolari di contratti di locazione.
Versamento imposta di registro sui contratti di loca-zione nuovi
o rinnovati tacitamente con decorrenza 1.12.2000.
- Eredi delle persone decedute successivamente al 20 febbraio
2000 che presentano Unico 2000 per conto del de cuius.
Versamento del saldo 1999 IRPEF ed IRAP do-vuto in base alla
dichiarazione dei redditi dal soggetto deceduto, senza alcuna
maggiorazione.
Versamento dell'imposta sostitutiva sulle plusva-lenze, dovuta
in base alla dichiarazione dei red-diti dal soggetto deceduto,
senza alcuna maggio-razione.
Versamento dell'IVA relativa al 1999risultante dalla dichiarazione
annuale del soggetto decedu-to, maggiorata dello 0.4% per mese
o frazione di mese per il periodo 17.03.2000 - 30.06.2000.
Versamento del saldo 1999 del contributo INPS - Gestione separata
lavoratori autonomi , dovuto in base alla dichiarazione dei
redditi dal soggetto deceduto, senza alcuna maggiorazione.
Versamento del saldo 1999 del contributo INPS - Gestione artigiani
e commercianti - sul reddito eccedente il minimale, dovuto in
base alla di-chiarazione dei redditi dal soggetto deceduto,
senza alcuna maggiorazione.
- Proprietari di beni immobili o titolari di diritti reali di
godimento sugli stessi.
Versamento dei saldi ICI per il 2000.
- Persone fisiche non residenti pro-prietarie di beni immobili
o titolari di diritti reali di godimento sugli stessi che non
hanno versato l'acconto ICI per l'anno 2000 entro il 30.06.2000.
Versamento dell'ICI per l'anno 2000 in un'unica so-luzione con
maggiorazione degli interessi nella misu-ra del 3%.
27
MERCOLEDI'
-
Contribuenti IVA mensili e trime-strali.
Versamento acconto IVA relativo all'anno 2000.