MENSILE D'INFORMAZIONE E DI SERVIZI - DICEMBRE 2000


L'AVVOCATO CIVILISTA RISPONDE

LA COMUNIONE DI BENI
FRA CONIUGI
I BENI PERVENUTI PER EREDITA'

a cura dell'Avv. Vincenza Maniaci - Catania

Circa quattro anni fa è morta mia suocera, vedova, madre di quattro figli e proprietaria di alcuni appartamenti. Questi ultimi vengono divisi tra i figli; successivamente mio marito vende il suo. Il denaro ricavato da tale vendita, tolto quanto occorrente per il pagamento di certi debiti contratti da mio marito durante gli anni del nostro matrimonio e stato diviso e parte è stato messo nel mio conto corrente bancario e parte in quello del coniuge. Noi siamo in regime di comunione di beni, io non lavoro ed altrettanto mio marito che guadagna qualcosa con lavori saltuari. lì nostro matrimonio è sul punto di essere interrotto tanto da essere già separati di fatto e stiamo per iniziare e procedure legali. Abbiamo due meravigliosi tigli che vivono con me in un appartamento in affitto. La mia domanda è questa: a prescindere da quanto lui dovrebbe riconoscerei mensilmente per il "mantenimento", l'importo depositato a suo tempo nel mio conto corrente bancario (importo di gran lunga inferiore rispetto a quello depositato nel suo) mi appartiene? E se è si, in che misura? E cosa sulla parte di denaro depositata nel conto corrente di mio marito?
Gisella Lancino

Il regime patrimoniale della comunione dei beni fra coniugi costituisce, in mancanza di diversa convenzione (anteriore o successiva al matrimonio) stipulata fra i coniugi, il c. d. regime patrimoniale legale della famiglia (artt. 159 e ss. cod. civ.).
Tale regime implica che ricadono nella comunione dei beni (art. 177 cod. civ.) gli acquisti compiuti dai due coniugi insieme o separatamente durante il matrimonio; i frutti dei beni propri di ciascuno dei coniugi se, allo scioglimento della comunione, non sono stati consumati; le aziende gestite da entrambi i coniugi e costituite dopo il matrimonio ( se l'azienda, comunque gestita da entrambi, appartiene ad uno solo dei coniugi anteriormente al matrimonio entrano in comunione solo gli utili e gli incrementi).
Fra gli innumerevoli altri, vengono espressamente esclusi dalla comunione, e non ne costituiscono oggetto (art. 179 cod. civ.) i beni di cui uno dei coniugi era proprietario prima del matrimonio e quelli pervenuti od acquistati da uno dei coniugi durante il matrimonio medesimo per donazione o successione ereditaria a meno che nell'atto di donazione o nel testamento non sia stato specificato che i beni sono attribuiti alla comunione coniugale.
Poiché la lettrice non specifica se la successione della suocera sia stata devoluta per testamento, si considererà qui l'ipotesi - più ricorrente - di mancanza di testamento.
In tale caso, e sulla base della normativa vigente in materia, accade che i beni pervenuti per successione ad uno dei due non sono beni comuni non rientrando, appunto, nella comunione. Conseguentemente, non lo sono neppure le somme ricavate dalla vendita di essi beni proprio perché acquistati per successione ereditaria. Le somme ricavate costituiscono, infatti, il controvalore monetario dei beni medesimi e, pertanto, si appartengono esclusivamente al coniuge beneficiato del lascito e dell'eredità ed a nulla rileva la circostanza che parte di esse somme siano state depositate sul conto corrente bancario dell'altro coniuge. L'importo depositato (su entrambi i conti correnti bancari), pertanto, non appartiene alla gentile lettrice. I frutti eventualmente prodotti dal bene proprio di uno solo dei coniugi, nella specie le somme depositate, (interessi bancari, proventi da investimenti, etc.), comunque, ed ai sensi della lettera b dell'art. 177 cod. civ., rientrano nella comunione e dunque, se sussistenti e non consumati al momento dello scioglimento della comunione medesima, andranno ad essere divisi - in parti uguali - fra i coniugi restando, il capitale, di esclusiva appartenenza del coniuge/erede.


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