L'AVVOCATO
CIVILISTA RISPONDE
LA
COMUNIONE DI BENI
FRA CONIUGI
I BENI PERVENUTI PER EREDITA'
a cura dell'Avv.
Vincenza Maniaci - Catania
Circa quattro anni fa è morta mia suocera, vedova,
madre di quattro figli e proprietaria di alcuni appartamenti.
Questi ultimi vengono divisi tra i figli; successivamente mio
marito vende il suo. Il denaro ricavato da tale vendita, tolto
quanto occorrente per il pagamento di certi debiti contratti
da mio marito durante gli anni del nostro matrimonio e stato
diviso e parte è stato messo nel mio conto corrente bancario
e parte in quello del coniuge. Noi siamo in regime di comunione
di beni, io non lavoro ed altrettanto mio marito che guadagna
qualcosa con lavori saltuari. lì nostro matrimonio è
sul punto di essere interrotto tanto da essere già separati
di fatto e stiamo per iniziare e procedure legali. Abbiamo due
meravigliosi tigli che vivono con me in un appartamento in affitto.
La mia domanda è questa: a prescindere da quanto lui
dovrebbe riconoscerei mensilmente per il "mantenimento",
l'importo depositato a suo tempo nel mio conto corrente bancario
(importo di gran lunga inferiore rispetto a quello depositato
nel suo) mi appartiene? E se è si, in che misura? E cosa
sulla parte di denaro depositata nel conto corrente di mio marito?
Gisella
Lancino
Il regime patrimoniale della comunione dei
beni fra coniugi costituisce, in mancanza di diversa convenzione
(anteriore o successiva al matrimonio) stipulata fra i coniugi,
il c. d. regime patrimoniale legale della famiglia (artt. 159
e ss. cod. civ.).
Tale regime implica che ricadono nella comunione dei beni (art.
177 cod. civ.) gli acquisti compiuti dai due coniugi insieme
o separatamente durante il matrimonio; i frutti dei beni propri
di ciascuno dei coniugi se, allo scioglimento della comunione,
non sono stati consumati; le aziende gestite da entrambi i coniugi
e costituite dopo il matrimonio ( se l'azienda, comunque gestita
da entrambi, appartiene ad uno solo dei coniugi anteriormente
al matrimonio entrano in comunione solo gli utili e gli incrementi).
Fra gli innumerevoli altri, vengono espressamente esclusi dalla
comunione, e non ne costituiscono oggetto (art. 179 cod. civ.)
i beni di cui uno dei coniugi era proprietario prima del matrimonio
e quelli pervenuti od acquistati da uno dei coniugi durante
il matrimonio medesimo per donazione o successione ereditaria
a meno che nell'atto di donazione o nel testamento non sia stato
specificato che i beni sono attribuiti alla comunione coniugale.
Poiché la lettrice non specifica se la successione della
suocera sia stata devoluta per testamento, si considererà
qui l'ipotesi - più ricorrente - di mancanza di testamento.
In tale caso, e sulla base della normativa vigente in materia,
accade che i beni pervenuti per successione ad uno dei due non
sono beni comuni non rientrando, appunto, nella comunione. Conseguentemente,
non lo sono neppure le somme ricavate dalla vendita di essi
beni proprio perché acquistati per successione ereditaria.
Le somme ricavate costituiscono, infatti, il controvalore monetario
dei beni medesimi e, pertanto, si appartengono esclusivamente
al coniuge beneficiato del lascito e dell'eredità ed
a nulla rileva la circostanza che parte di esse somme siano
state depositate sul conto corrente bancario dell'altro coniuge.
L'importo depositato (su entrambi i conti correnti bancari),
pertanto, non appartiene alla gentile lettrice. I frutti eventualmente
prodotti dal bene proprio di uno solo dei coniugi, nella specie
le somme depositate, (interessi bancari, proventi da investimenti,
etc.), comunque, ed ai sensi della lettera b dell'art. 177 cod.
civ., rientrano nella comunione e dunque, se sussistenti e non
consumati al momento dello scioglimento della comunione medesima,
andranno ad essere divisi - in parti uguali - fra i coniugi
restando, il capitale, di esclusiva appartenenza del coniuge/erede.