L'AVVOCATO RISPONDE
Anno 13 Numero 2 - dal 13 al 30 Aprile 2001
 
 


 
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Separazione o comunione dei beni?

Io e mio marito ci siamo sposati da 11 mesi, al momento del matrimonio abbiamo scelto la comunione dei beni. Nessuno dei due però ha pensato molto a questa scelta perché non ci siamo mai informati sulla differenza con la divisione dei beni. Può aiutarci? Se noi vogliamo cambiare come dobbiamo fare? Se facessimo la divisione dei beni al livello della vita quotidiana, del fisco, dei figli ci sono dei vantaggi e degli svantaggi? Io lavoro nel pubblico, lui nel privato e ancora non abbiamo figli.

Grazie, Fabiana

La differenza tra il regime patrimoniale della comunione dei beni e quello della separazione sono molteplici e sostanziali. In estrema sintesi ed in via generale può dirsi che il regime c.d. legale (quello della comunione - art. 177 e ss. cod. civ.) ha insiti in sé tutta una serie di automatismi soprattutto relativamente agli acquisti della famiglia e dei coniugi, mentre nel regime di separazione dei beni (artt. 215 e ss. cod. civ.), a mio parere più agile e complessivamente vantaggioso, vi è una più ampia libertà gestionale da parte dei coniugi. Vi sono poi ulteriori differenze in ordine ulteriori forme ed attività per destinare dei beni alla famiglia prescindendo dal regime patrimoniale (legale o convenzionale) della stessa.
Le differenze di massima, come testé enunciate, risultano tuttavia estremamente riduttive ed essendo la materia ben più articolata lo spazio redazionale non è il più opportuno per rispondere esaustivamente.
Sugli altri quesiti della gentile lettrice Fabiana, posso brevemente dire che è sempre possibile, in qualsiasi momento, mutare convenzionalmente il regime patrimoniale della famiglia da comunione in separazione dei beni e viceversa (artt. 162, 163 e 210 cod. civ.) nell’osservanza delle disposizioni di legge in materia. Per fare ciò occorre, a pena di nullità della convenzione, la stipula di un apposito atto pubblico i cui estremi completi dovranno essere annotati a margine dell’atto di matrimonio ed eventualmente trascritti.
La lettrice potrà, pertanto, rivolgersi al proprio notaio di fiducia per ulteriori ragguagli del caso.
Al momento del mutamento del regime patrimoniale i coniugi dovranno poi stabilire - nel rispetto delle disposizioni di legge - la divisione dei beni che fino a quel momento sono entrati a far parte della comunione.

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